Il dado è tratto. Sono stati resi noti i “numeri” del contributo che gli enti territoriali, per il prossimo quinquennio, dovranno garantire a favore dei saldi di finanza pubblica. Contributo che si aggiunge alla “spending review” dello scorso anno, compresa quella informatica.
Con il Bilancio di previsione 2025/2027, e per le annualità 2028 e 2029, gli enti territoriali indicati dall’articolo 1, comma 784, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), parteciperanno al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea. Sono interessati alla nuova «spending review» le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, fatta eccezione per i Comuni:
- in dissesto finanziario (articolo 244, Tuel) alla data del 1° gennaio 2025;
- sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, Tuel) alla data del 1° gennaio 2025;
- che hanno sottoscritto gli accordi previsti dall’articolo 1, comma 572, legge n. 234/2021 e all’articolo 43, comma 2, Dl n. 50/2022, convertito in legge n. 91/2022.
Focalizzando l’attenzione sui Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, si ricorda che il comma 788 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, ha fissato al 31 gennaio 2025 la data entro cui il ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, approva il riparto dei 140 milioni per il 2025 (di cui 130 milioni a carico dei Comuni), 290 milioni annui dal 2026 al 2028 (di cui 260 milioni annui a carico dei Comuni) e 490 milioni per il 2029 (di cui 440 milioni a carico dei Comuni).
Con una serie di rettifiche e correzioni il contributo è stato ripartito. Ora tocca agli enti interessati (comma 789) adeguare il proprio bilancio entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, con apposita variazione finalizzata a stanziare sulla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, le relative somme destinate a ridurre l’eventuale disavanzo o ad alimentare le quote destinate ad investimenti.
Ed è proprio su questo aspetto che potrebbero sorgere dei dubbi, cui necessita una correzione sul testo della norma. Ad oggi sappiamo che già dal 2026, e fino al 2029, verificato il risultato del comparto degli enti territoriali (comma 792), si dovrà procedere alla quantificazione dell’effettivo contributo alla finanza pubblica. Ma in che modo?
Ripartiamo dalla “lettera” del comma 790: «per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito».
A questo punto, occorre ricordare le definizioni del “risultato di amministrazione” e del “disavanzo di amministrazione”:
- articolo 186, Dlgs n. 267/2000: il risultato contabile di amministrazione è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Questo risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio;
- articolo 187, Dlgs n. 267/2000: nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’articolo. 188.
Quindi, il risultato di amministrazione (lettera A) è pari a una somma algebrica così come sopra rappresentata, mentre la parte disponibile (lettera E) è il risultato algebrico (che può essere positivo o negativo) dell’appena citato risultato di amministrazione (lettera A), ridotto dei fondi accantonati (lettera B), dei fondi vincolati (lettera C) e dei fondi destinati a investimenti (lettera D). Ovvero, se tale sommatoria risultasse positiva (E > zero), l’ente chiude il proprio rendiconto con una quota libera utilizzabile secondo le disposizioni di cui all’articolo 187, comma 2, del Tuel; diversamente con (E < zero), l’ente è in disavanzo.
Si tralascia il refuso della parte del comma 790 laddove è scritto “il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti”. Appare chiaro che si faccia riferimento alle quote “destinate” di cui alla lettera D) e non a quelle “accantonate” di cui alla lettera A).
Ma, sempre stando alla “lettera”, è possibile che un ente chiuda il proprio rendiconto (a partire da quello del 2025) con un risultato di amministrazione maggiore o uguale a zero e con la lettera E) inferiore a zero, quindi in disavanzo. Pertanto, in tal caso, come va applicato il sopra richiamato comma 790? È inapplicabile.
Si potrebbe affermare che il legislatore, con la locuzione “enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo”, abbia voluto far riferimento al concetto di “avanzo di amministrazione”, quindi quota libera di cui alla lettera E > zero.
A conforto di ciò si riporta lo stralcio dell’audizione della Corte dei Conti resa durante il percorso parlamentare del disegno di legge di bilancio 2025: «Il contributo posto a carico delle autonomie territoriali opera come un fondo coperto da entrate correnti sul quale non possono essere assunti impegni nell’anno e il suo utilizzo, nel successivo esercizio, è previsto differenziato a seconda delle condizioni di salute finanziarie dell’ente. Nel caso di enti in disavanzo, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione; per gli enti in avanzo, invece, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, per essere utilizzata nel successivo esercizio».
Onde evitare qualsiasi tipo di “pretesa interpretativa / superflui contenziosi”, al netto dell’ovvietà dell’errore, si ritiene comunque necessario un intervento del legislatore a correzione del comma 790, sostituendo «enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo» con «enti con un avanzo di amministrazione pari a zero o positivo».
In conclusione, sulla base delle finalità che il legislatore con tali disposizioni intende raggiungere, per gli enti già in disavanzo, la misura tende ad anticipare il recupero del disavanzo stesso, mentre per gli enti “virtuosi” si impedisce di alimentare spesa corrente, ancorché nei limiti previsti dal comma 187, comma 2, del Tuel, per favorire il finanziamento di spese di investimento. Tutto ciò a discapito delle necessarie risorse di parte corrente che, in generale, in questi anni gli enti devono già stanziare nei propri Bilanci per la gestione delle opere pubbliche realizzate con i finanziamenti del Pnrr. Tale formula di concorso alla finanza pubblica sembrerebbe una contraddizione in termini.
——————————————-
Formazione ANUTEL
CORSI IN PRESENZA
6/02/2025, Terni: LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 (9,00-16,00)
13/02/2025, Savigliano (Cn): LE NOVITA’ SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
14/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: VII° FORUM SULLA FINANZA LOCALE 2025 (9,00-16,00)
20-21/02/2025, Sede Nazionale ANUTEL: CORSO TEORICO PRATICO PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI “I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE LOCALE: NOZIONI PER UNA CORRETTA LETTURA”
20/02/2025, Tortona (Al): IL RENDICONTO 2024 DEGLI ENTI LOCALI (9,00-16,00)
20/01/2025, Viareggio (Lu): IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
24/02/2025, Cagliari: L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEI COMUNI (9,00-16,00)
26-28/02/2025, Desenzano del Garda (Bs): MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI (9,00-16,00)
03-06/03/2025, Pompei (Na): CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI (9,00-16,00)
11-12/03/2025, Novara: DALLA RIFORMA DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL’IMU: ANALISI ED APPROFONDIMENTO (9,00-16,00)
13/03/2025, Cesena: I TRIBUTI LOCALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (EX FALLIMENTO) (9,00-16,00)
20/03/2025, Rimini: LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2024 E 2025 (9,00-12,00)
25/03/2025, Verona: LE AREE FABBRICABILI NELL’IMU: DAL CONTRADDITTORIO ALL’ACCERTAMENTO (9,00-16,00)
25/03/2025, Tivoli (Roma): LE NOVITÀ PER I TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE LOCALI (9,00-16,00)
26/03/2025, Empoli (Fi): CONTABILITA’ ACCRUAL (9,00-16,00)
27/03/2025, Massa: IMPOSTA DI SOGGIORNO – GESTIONE DEL TRIBUTO (9,00-16,00)
31/03/2025-01-02-03/04/2025, Formia (Lt): CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI (9,00-16,00)
04/04/2025, Biella: AIUTI DI STATO, COVID E REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (9,00-16,00)
08/05/2025, Cesena: AIUTI DI STATO E TEMPORARY FRAMEWORK COVID-19 (9,00-16,00)
VIDEOCORSI IN MATERIA TRIBUTARIA/RISCOSSIONE
18/02/2025-24/02/2025: CORSO BASE PER NUOVI FUNZIONARI: IMU ED AREE FABBRICABILI (10,30-12,30)
24/02/2025: L’ABITAZIONE PRINCIPALE DOPO LA SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE(15,30-17,30)
25/02/2025: LA RIFORMA DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA DELL’ENTE LOCALE (15,30-17,30)
03/03/2025: IMPOSTA DI SOGGIORNO LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI TURISTICHE (15,30-17,30)
VIDEOCORSI IN MATERIA FINANZIARIA
5/02/2025: LA DICHIARAZIONE IVA 2025 DEGLI ENTI LOCALI (10,00-12,00)
7-13-21/02/2025: LA CONTABILITÀ ACCRUAL NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, IL QUADRO CONCETTUALE ELEMENTI DI PARTITA DOPPIA, ANALISI DEGLI ITAS PRINCIPALI (10,00-13,00)
12-26/02/2025: PERCORSO OPERATIVO SUL RENDICONTO: PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI, CASI PRATICI ED ESEMPI DI ATTI – II° PARTE (10,00-12,00)
24/02/2025: IL PEF 2024/2025 E LA TARI 2025, I RIFLESSI SUGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE (15,30-17,30)
6/03/2025: L’IMPATTO DELLA GESTIONE IVA ED IRAP NELLA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI: NORMATIVA, APPLICAZIONE, ADEMPIMENTI, CASI PRATICI, ULTIME NOVITÀ (15,30-17,30)
12/03/2025: GUIDA PRATICA PER LA REDAZIONE DEL PIAO (10,00-12,00)
VIDEOCORSI ALTRE MATERIE (APPALTI, PERSONALE, PRIVACY, TRASPARENZA)
12/02/2025-26/02/2025: L’ATTIVITÀ’ CONTRATTUALE DALLA DECISIONE A CONTRARRE ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI – I° PARTE (10,00-12,00)
5/03/2025: L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI (15,30-17,30)
12-26/03/2025: L’ATTIVITÀ’ CONTRATTUALE DALLA DECISIONE A CONTRARRE ALL’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI – II° PARTE (15,30-17,30)
12/03/2025: GUIDA PRATICA PER LA REDAZIONE DEL PIAO (10,00-12,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
Corso che consente l’acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2025: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
– Il corso si terrà dal 17 FEBBRAIO 2025 al 7 MARZO 2025.
https://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadFeb-Mar2025.pdf
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link