L’omicidio di ‘Passerotto’, Calderon e Molisso “volevano uccidere ma non è mafia”

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L’omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, il cittadino albanese ucciso sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre del 2020, non è un delitto di mafia. Tuttavia Raul Esteban Calderon, il cittadino di origini argentina il cui vero nome è Gustavo Aleandro Musumeci e già sotto processo per l’omicidio Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, e per Giuseppe Molisso, entrambi condannati all’ergastolo per il delitto, volevano uccide in modo “eclatante”. 

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È quanto scrivono i giudici della Corte di Assise di Frosinone nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso quattro novembre hanno condannato all’ergastolo i due. Nel processo sono stati condannati a tre anni anche Guido Cianfrocca e Luca De Rosa. Assolto per non aver commesso il fatto, invece, Enrico Bennato. Nel procedimento, con le indagini dei pm della Dda e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, c’è un sesto indagato, Altin Sinomati, un albanese irreperibile connazionale della vittima.

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“Le risultanze istruttorie consentono di ritenere provata con certezza la responsabilità di Raul Esteban Calderon e Giuseppe Molisso per l’omicidio di Selavdi Shehaj. Le comunicazioni intervenute attraverso il sistema criptato Sky-Ecc hanno consentito di ricostruire con dovizia di particolari tutte le articolate fasi preparatorie dell’omicidio, consentendo di individuare con certezza il ruolo ricoperto dai due imputati nella programmazione ed esecuzione del delitto”, si legge.

“Il contenuto delle chat criptate tra i due imputati dà contezza, inoltre, della particolare intensità della volontà dolosa che ha connotato l’omicidio dello Shehaj. La coscienza e volontà della morte della vittima risulta palesemente provata non solo dalla meticolosa programmazione e dalle concrete modalità della condotta, tenuto conto del tipo e della micidialità dell’arma, della reiterazione in rapida sequenza dei due colpi e della loro direzione, della minima distanza di sparo e della parte vitale del corpo presa di mira ed attinta, ma anche dal contenuto dei messaggi scambiati tra Calderon e Molisso subito dopo l’agguato – sottolineano i giudici – in cui è evidente che persista la volontà di uccidere il povero Shehaj, nonostante si trovasse in quel momento in condizioni molto critiche in ospedale (Calderon: “Ma se esce di la finisco il lavoro”). L’obiettivo del Calderon e del Molisso era solo ed unicamente quello di cagionare la morte dello Shehaj”.

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Con la sentenza i giudici avevano riconosciuto l’aggravante della premeditazione ma non quella del metodo mafioso. “La programmazione dell’omicidio dello Shehaj è stata meticolosa, articolata ed accurata, per un consistente ed apprezzabile lasso di tempo, e non è mai stata abbandonata dagli imputati, nonostante alcune difficoltà organizzative ed esecutive, che hanno comportato più di un differimento dell’agguato. Non vi sono dubbi, pertanto, che la circostanza aggravante della premeditazione sussista”, evidenziano i giudici. 

“La Corte ritiene, invece, di non poter accogliere la prospettazione accusatoria relativa alla aggravante di cui all’art. 416 bis.l c.p., contestata ‘con riferimento al metodo utilizzato e trattandosi di omicidio maturato per contrasto tra associazioni criminali organizzate’. La indubbia modalità eclatante dell’agguato, avvenuto una domenica mattina di settembre in spiaggia alla presenza di diversi bagnanti, non è di per sé sufficiente al riconoscimento dell’aver agito con metodo mafioso. Non vi sono, infatti, evidenze che lo Shehaj, rimasto cosciente dopo l’agguato, o i suoi familiari abbiano espresso timori nei confronti di un determinato gruppo criminale. Rispetto al riconoscimento dell’aggravante in esame l’omessa ricostruzione del movente del delitto dello Shehaj costituisce un vulnus difficilmente superabile”.

“Lo Shehaj aveva due precedenti per droga ed era noto per essere a capo di una piccola organizzazione che si occupava di spacciare al dettaglio sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana sul litorale laziale. Dalle informazioni della polizia giudiziaria – scrivono ancora i giudici della Corte di Assise di Frosinone – non sembrava però incardinato in una consorteria criminale albanese di grosso spessore in quanto frequentava, per lo più, connazionali con piccoli precedenti. È chiaro, tuttavia, che si tratta di elementi insufficienti per dimostrare che l’omicidio sia maturato nell’ambito di un contrasto tra associazioni criminali organizzate, come ipotizzato nell’impianto accusatorio”.

“Non si ravvisa, inoltre, quello stato di soggezione ed omertà tipico dell’agire mafioso, sebbene non possa nascondersi la sensazione di una non completa collaborazione da parte di alcune persone vicine alla vittima. Non appare invero superfluo evidenziare come, nonostante la tragicità dell’evento e le condizioni disperate del povero Shehaj, sia sparito il telefono cellulare della vittima, accortezza che appare logicamente giustificabile solo nella persistenza dei traffici illeciti della vittima e nella volontà di sottrarre agli inquirenti spunti investigativi”, concludono.



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