Cos’è l’Ecobonus 2025
L’ecobonus 2025 è un’agevolazione fiscale introdotta per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Si tratta di una detrazione dall’imposta sul reddito (Irpef o Ires) che viene concessa ai contribuenti che sostengono spese per interventi che migliorano l’efficienza energetica degli immobili.
L’obiettivo principale dell’ecobonus è quello di ridurre i consumi energetici degli edifici e il loro impatto ambientale, promuovendo allo stesso tempo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Si tratta di un meccanismo di incentivazione fiscale che mira a guidare i cittadini e le imprese verso una maggiore consapevolezza ambientale e verso l’adozione di soluzioni sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica.
Novità introdotte nel 2025
Il beneficio fiscale si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione. Per il 2025 le novità sono importanti.
In particolare, per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006, commi 344-34, è prevista la proroga per fino al 2027, con un meccanismo pressoché analogo al bonus ristrutturazione edilizia, ad esclusione dei tetti di spesa.
Il comma 55 della legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) modifica l’art. 14 del DL 63/2013 prevedendo le seguenti aliquote di detrazione per l’ecobonus:
- 36% per il 2025;
- 30% per il 2026 e 2027.
Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a:
- 50% per il 2025;
- 36% per il 2026 e 2027.
NB: non sono incentivabili le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili.
Di seguito la tabella di sintesi con le nuove detrazioni per ecobonus 2025.
Ricordiamo, inoltre, che non è più possibile esercitare sconto in fattura o cessione del credito per i nuovi interventi.
Beneficiari dell’ecobonus 2025
Chi Può Richiedere le Detrazioni (H3)
A differenza di altre agevolazioni, l’ecobonus è accessibile a una vasta gamma di soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica.
Hanno diritto alla detrazione tutti i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. In particolare, la detrazione spetta a:
- persone fisiche, inclusi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici e associazioni tra professionisti;
- soggetti che percepiscono reddito d’impresa, come persone fisiche, società di persone e società di capitali (art. 2 del Dm 19 febbraio 2007).
Tali soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. Rientrano tra i beneficiari:
- proprietari e nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR che producono reddito in forma associata (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori dell’immobile, come locatari e comodatari;
- familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016;
- promissario acquirente con contratto preliminare regolarmente registrato.
Requisiti per accesso all’ecobonus
Per poter beneficiare dell’ecobonus, sia le persone fisiche che le imprese devono possedere alcuni requisiti specifici.
Persone fisiche
È necessaria una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di un diritto reale (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) sull’immobile oggetto dell’intervento.
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato.
- avere un rapporto di convivenza con il proprietario/detentore dell’immobile (coniuge, convivente, familiari entro il terzo grado).
- sostenere effettivamente le spese per l’esecuzione dei lavori.
Imprese
È necessaria una delle seguenti condizioni:
- esercitare attività di impresa, arti o professioni;
- sostenere le spese per interventi su immobili strumentali all’esercizio della propria attività;
- essere in regola con il versamento di tributi e contributi previdenziali;
- essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tipologia di impresa.
Particolari categorie di beneficiari
Alcune categorie particolari di contribuenti possono accedere all’ecobonus secondo specifiche modalità:
- inquilini e comodatari: possono beneficiare dell’ecobonus se hanno sostenuto le spese e l’immobile è quello nel quale risiedono o che hanno in uso con regolare contratto (di locazione o comodato);
- coniuge separato o divorziato: nel caso di coniugi separati o divorziati con assegnazione della casa coniugale, il soggetto che beneficia della detrazione è colui che risiede nell’immobile e ne sostiene le spese, indipendentemente dalla titolarità;
- conviventi di fatto: anche i conviventi di fatto, con riferimento alle spese sostenute per immobili adibiti a loro residenza abituale, possono usufruire della detrazione (Circolare 64/2016) purché ovviamente nel rispetto di tutti gli altri requisiti;
- incapienti: dal 2018, i soggetti cosiddetti “incapienti” (cioè coloro che non hanno imposta lorda sufficiente a coprire l’ammontare della detrazione) possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante, direttamente al fornitore o anche ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. I requisiti per i contribuenti “incapienti” sono specificati nella parte riguardante la cessione del credito;
- soggetti titolari di reddito d’impresa: essi, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione 340/2008).
Modalità di Pagamento
Per poter usufruire della detrazione fiscale prevista dal bonus riqualificazione energetica, è obbligatorio effettuare i pagamenti secondo modalità tracciabili. In particolare, occorre effettuare bonifico bancario o postale parlante.
Il bonifico deve contenere:
- la causale specifica del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che esegue i lavori.
Le banche forniscono appositi modelli di bonifico per detrazioni fiscali; in caso di ecobonus, occorre scegliere “lavori di efficientamento energetico – Legge 292/2006” o dicitura analoga (e non DPR 917 art. 16 -bis che fa riferimento al bonus casa).
Il contribuente deve conservare la ricevuta del bonifico o della transazione elettronica insieme alla documentazione relativa all’intervento (fatture, asseverazioni tecniche, APE) per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La ritenuta dell’11%
Quando il contribuente effettua un bonifico “parlante” per detrazioni fiscali, la banca o la posta trattiene automaticamente l’11% dell’importo versato e lo versa al Fisco. Tale ritenuta viene applicata per legge (art. 25 del D.L. 78/2010) su tutti i bonifici effettuati per interventi agevolati con detrazioni fiscali.
Il destinatario del pagamento riceve quindi un importo ridotto dell’11%. L’importo trattenuto può essere recuperato dal professionista o dall’impresa come credito d’imposta compensabile con altri tributi dovuti (IVA, contributi, ecc.). In definitiva, la ritenuta si configura come un anticipo di imposta sui redditi che il beneficiario del bonifico dovrà dichiarare successivamente.
Adempimenti
La norma prevede specifici adempimenti e requisiti per gli interventi agevolati da ecobonus.
Interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020
Per questi interventi si applicano le regole dell’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, che prevedono meno adempimenti formali rispetto alle detrazioni edilizie ordinarie. Non è necessaria:
- la comunicazione preventiva di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate;
- la comunicazione di inizio lavori alla ASL (tranne nei casi previsti per la sicurezza sul lavoro).
Interventi iniziati dal 6 ottobre 2020
Si applicano le disposizioni dell’art. 6 del D.M. 6 agosto 2020, con obblighi più strutturati.
Asseverazione del tecnico abilitato
Per ottenere l’Ecobonus è necessaria l’asseverazione tecnica che certifica la conformità degli interventi ai requisiti tecnici previsti.
Può essere rilasciata:
- da un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri, periti iscritti agli ordini professionali);
- dal direttore dei lavori (se attesta la conformità al progetto).
Eccezioni
L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore per alcuni interventi, come:
- sostituzione di finestre e infissi;
- installazione di caldaie a condensazione (<100 kW);
- pompe di calore (<100 kW);
- dispositivi multimediali per la gestione degli impianti.
Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione deve includere anche la congruità delle spese e un computo metrico dettagliato.
Attestato di prestazione energetica (APE)
Dopo i lavori, il contribuente deve ottenere un Attestato di Prestazione Energetica (APE) da un tecnico indipendente.
Non è richiesto per:
- sostituzione di finestre e infissi in unità singole;
- installazione di pannelli solari per acqua calda;
- sostituzione di impianti con caldaie a condensazione;
- impianti di climatizzazione a biomassa;
- schermature solari e dispositivi multimediali.
Scheda descrittiva degli interventi
Per gli interventi dal 2018 in poi, va compilata una scheda che sostituisce gli allegati E ed F precedenti.
Deve contenere:
- dati del soggetto che ha sostenuto le spese;
- dati dell’edificio;
- tipo di intervento;
- risparmio energetico ottenuto;
- costo totale e importo della detrazione.
Per gli interventi dal 6 ottobre 2020, la scheda è obbligatoria e segue l’art. 6 del D.M. 6 agosto 2020.
Invio della scheda all’ENEA
L’invio della scheda all’ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite il portale apposito.
Se i lavori si concludono a cavallo di due anni, la scheda deve essere inviata entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, indicando tutte le spese sostenute fino a quel momento. Se emergono spese aggiuntive dopo l’invio, la scheda può essere integrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
Interventi ammissibili e requisiti tecnici
Gli interventi che possono beneficiare di detrazione fiscale per efficientamento energetico sono quelli stabiliti dalla Legge 296/2006, comma 344 a 347, oltre ad altri specifici interventi come di seguito specificato.
Interventi di riqualificazione energetica globale
Questi interventi mirano a migliorare la prestazione energetica complessiva di un edificio esistente. In questo caso la detrazione massima è pari a 100.000 euro.
Rientrano in questa categoria, i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – allegato A.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non è previsto un elenco preciso di interventi, opere o impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.
L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.
In questa categoria potrebbero rientrare interventi che vanno a incidere su:
- l’isolamento termico di pareti, tetti e pavimenti (cappotti termici, isolamento a insufflaggio, ecc.)
- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti efficienti (caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi)
- installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
- ecc.
Detrazione massima
La detrazione massima è pari a 100.000 €, cui corrisponde una spesa massima agevolabile funzione dell’incentivo.
Requisiti
Il DM 6 agosto 2020 (requisiti ecobonus), all’Allegato A prevede (Riqualificazione globale edificio – DM 6 agosto 2020 all’art. 2 comma 1 lettera a):
- l’asseverazione del tecnico abilitato per tali interventi specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi (DM 26/06/2015).
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