ENAC: Cosa cambia con le nuove regole UAS-IT per i droni? Manutenzione, aeromodelli, Safety, Entità riconosciute, ambiente e dati personali

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Di Francesco Paolo Ballirano – Avvocato esperto in diritto aeronautico

La sensazione è che la nuova edizione del Regolamento stia segnando un passo importante verso un trend che sembra ormai irreversibile e cioè che per quanto riguarda il volo professionale andranno avanti solamente gli operatori specializzati, con un forte grado di esperienza pratica e preparazione e che abbiano capacità di investire tanto in tecnologia quanto in formazione.
L’obbligo di riportare le attività svolte e/o di tenere un programma di manutenzione, così come il ruolo chiave degli enti riconosciuti, indica che la nuova bozza richiederà più adempimenti amministrativi e maggiori costi per gli operatori. A fronte, però, di una migliore capacità di rendere prestazioni più sicure e professionali.
Questo approccio consentirà di migliorare l’affidabilità e la sicurezza operativa, ma renderà il mercato sempre più adatto a soggetti capaci di poter sostenere oneri economici, organizzativi e amministrativi più alti.

La fotografia che emerge dalla bozza di Regolamento è quella di un settore più organizzato ma anche più selettivo e competitivo.

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La bozza 

Lo scorso 20 dicembre l’ENAC ha pubblicato la bozza del nuovo Regolamento ENAC UAS-IT che andrà a sostituire la prima edizione del 2021 e rispetto alla quale tutti gli operatori sono stati invitati a far pervenire le loro considerazioni entro il 31 gennaio. Il termine è quindi scaduto, e la pubblicazione della normativa sembra essere imminente.
La nuova bozza fornisce lo spunto per una interessante analisi dell’evoluzione del settore, soprattutto in Italia.
Infatti, il confronto tra il Regolamento ENAC UAS-IT del 2021 e la bozza aggiornata del 2024 mostra chiaramente un importante salto evolutivo, con l’introduzione di regole più dettagliate e strutturate su aspetti che nel 2021 non erano stati ritenuti importanti e che ora, invece, hanno assunto una loro rilevanza. In generale alcune partidella precedente edizione sono state precisate ed ampliate, facendo tesoro dell’esperienza degli ultimi anni.
Sotto tale aspetto, il nuovo Regolamento rappresenta indubbiamente lo sforzo dell’ENAC di migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’armonizzazione con il contesto europeo.
Anzitutto la bozza appare in generale più specifica rispetto a quella del 2021 e prova ne è l’ampliamento del numero degli articoli, portati da 31 a 36.
Il Regolamento non esce fuori dal tracciato della normativa europea, ma ne specifica alcune previsioni, rendendole più aderenti alla realtà commerciale e tecnologica.
Per gli operatori professionali, balza certamente all’occhio la presenza di dettagli operativi per potersi registrare sul portale D-Flight, come ad esempio, l’obbligo di aggiornare
continuamente i dati associati ai droni registrati, riportato all’art. 4 della bozza. Inoltre, la bozza del Regolamento (art. 27) prevede che per tutte le operazioni che ricadono nella categoria
Specific, il pilota remoto sarà tenuto ad inserire preventivamente il volo pianificato sul portale dedicato D-Flight, secondo le modalità stabilite, anche nel caso di scenari standard.

Manutenzione
Una novità rilevante introdotta nella bozza riguarda la manutenzione, prevista all’art. 19. Mentre il Regolamento del 2021 affronta marginalmente questo tema, la bozza del 2024 prevede che gli operatori dovranno sviluppare un programma di manutenzione basato sulle istruzioni del costruttore e che tutte le attività relative alla manutenzione e alle ore di volo vengano registrate.

Entità riconosciute
Un’altra novità significativa è rappresentata dal ruolo rafforzato degli enti riconosciuti (Recognized Entities, in pratica le scuole di volo),trattato negli articoli 21 e 22.
Essi non solo continuano a fornire formazione teorica e pratica, ma assumono anche la responsabilità di supportare gli operatori nella preparazione delle operazioni.
Per ottenere e mantenere la certificazione, tali organizzazioni dovranno soddisfare requisiti stringenti e collaborare attivamente con ENAC, contribuendo così a garantire elevati standard di competenza per gli operatori e i piloti.

Aeromodelli
Per gli aeromodellisti, la bozza del Regolamento prevede all’art. 25 nuove disposizioni che richiedono ai club di dimostrare la loro personalità giuridica o comunque un riconoscimento prefettizio oltre al riconoscimento sportivo.
Le zone di volo dedicate, inoltre, potranno essere trasferite tra diverse associazioni, garantendo una maggiore flessibilità nella gestione degli spazi aerei.

Safety
Sul fronte della sicurezza, il Regolamento equipara esplicitamente il divieto di sorvolo di assembramenti alle restrizioni previste dall’Articolo 793 del Codice della Navigazione, chiarendo definitivamente un aspetto critico per gli operatori. La revisione mantiene l’impianto assicurativo esistente ma introduce specifiche sanzioni in caso di violazione. Sebbene sia dubbio se una disposizione
regolamentare possa precisare profili sanzionatori previsti dalla norme di legge, il Regolamento prevede che per i droni fino a 25 kg, le violazioni ricadranno nell’art. 1174 del Codice della Navigazione, mentre per quelli oltre tale peso si applicherà l’art. 1234 (qui un importante approfondimento su questa questione).

Ambiente e dati personali
La bozza del 2024 introduce all’art. 16 le disposizioni per ridurre l’impatto ambientale degli UAS. Gli operatori devono adottare misure per minimizzare il rumore prodotto dai droni e garantire la compatibilità ambientale delle loro operazioni, rispondendo così alla crescente domanda di sostenibilità da parte del pubblico e delle autorità locali. Un altro elemento innovativo riguarda la protezione dei
dati personali, trattata nell’art. 33. La bozza del 2024 richiede che gli operatori valutino l’impatto delle loro operazioni sulla privacy e adottino misure per conformarsi mal GDPR. La questione è particolarmente rilevante per le operazioni in ambienti urbani e rappresenta un chiaro adeguamento alle più recenti normative europee in materia di trattamento dei dati personali.



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