Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 3 febbraio al 9 febbraio 2025

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Rivalutazione per l’anno 2025 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità 


Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025, il Comunicato con la rivalutazione, per l’anno 2025, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità.


La variazione nella media 2024 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari allo 0,8% (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2025).

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Ne consegue che l’assegno mensile di maternità, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2025, è pari a euro 407,40, se spettante nella misura intera. Relativamente al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, è pari a euro 20.382,90.


 


INPS


Stagionali e contributo Naspi: ulteriori precisazioni


L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha precisato che l’esonero dal versamento del contributo addizionale Naspi dell’1,40% e dall’incremento dello 0,5% previsto in occasione di ciascun rinnovo continua a trovare applicazione per i contratti a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative


La precisazione fa seguito al precedente messaggio n. 269/2025 dove è stato chiarito che il predetto esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 ma non anche delle attività ritenute stagionali a seguito dell’interpretazione autentica (dell’art.21, c.2, Dlgs 81/2015) fornita dalla Legge 203/2024 consistenti in attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.


 


Trascinamento giornate agricoltura: le istruzioni INPS

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L’INPS, con la circolare n. 37 del 5 febbraio 2025, ha reso noto le istruzioni sulle modalità per usufruire dei benefici del cosiddetto “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli per l’anno 2024.


Il beneficio, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, garantisce ai lavoratori agricoli a tempo determinato un’integrazione previdenziale e assistenziale. Questo meccanismo consente il riconoscimento di un numero di giornate aggiuntive, necessarie per raggiungere il totale delle giornate lavorative effettivamente svolte presso gli stessi datori di lavoro nell’anno precedente.


 


MINISTERO DEL LAVORO


Decontribuzione lavoratrici madri anche per lavoro intermittente


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2 del 5 febbraio 2025, ha pubblicato chiarimenti in merito all’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, commi 180-182, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), destinato alle lavoratrici madri con tre o più figli. In particolare, l’interpello risponde al quesito posto dall’ANPIT – Associazione Nazionale per Industria e Terziario, che ha chiesto se l’agevolazione sia applicabile anche alle lavoratrici con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.


Il Ministero del Lavoro riconosce la possibilità di applicare lo sgravio contributivo per le lavoratrici madri anche nel caso di contratti intermittenti a tempo indeterminato.

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INAIL


Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994. Applicazione retribuzione convenzionale giornaliera


L’Inail, con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2025, rende noto le indicazioni  sull’imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle Società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.


Stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, l’Istituto ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il regime del decreto 12 gennaio 1996, che, all’articolo 1, dispone che, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (…), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.


 

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AGENZIA DELLE ENTRATE


Variazione catastale da Superbonus: pronta la comunicazione


Con il provvedimento del 7 febbraio 2025 l’Agenzia definisce le comunicazioni per rimediare al mancato invio della dichiarazione catastale da parte dei contribuenti che hanno usufruito del Superbonus. I contribuenti infatti sono tenuti a dichiarare la variazione dello stato degli immobili interessati dagli interventi agevolati con il Superbonus. Attraverso la comunicazione il contribuente potrà valutare la correttezza dei dati in suo possesso ed eventualmente regolarizzare la propria posizione.


 


Acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 di oggi, 7 febbraio 2025. Chiarisce che il contribuente che acquista un’auto nuova per il figlio disabile a carico, pagando parte dell’importo dovuto scomputando il valore di un veicolo usato venduto al concessionario stesso, può beneficiare della detrazione Irpef del 19% sull’intero prezzo del veicolo (entro il limite di 18.075,99 euro) a patto che sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la “permuta” concordata con il venditore.


 

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Credito d’imposta investimenti Zls: pronto il codice tributo


Con la risoluzione dell’Agenzia n. 10/E del 6 febbraio 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “7038” per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls).


I beneficiari potranno visualizzare l’importo del credito fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale.


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 22 del febbraio 2025 – nuovo regime impatriati, anche con stesso “datore” estero


La cittadina francese, che ha lavorato all’estero per un periodo sufficiente e intende rientrare in Italia per continuare a lavorare con la stessa azienda, può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a condizione che rispetti i requisiti stabiliti dalla normativa. Per quello relativo alla residenza, la verifica deve essere fattuale: non può risolversi in sede di interpello.

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AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA


 


Consulenza giuridica risposta n. 1 del 3 febbraio 2025 – Chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti aifini delleplusvalenze


il palladio rientra nel perimetro dei “metalli preziosi” fiscalmente rilevanti ai fini delle plusvalenze secondo il Tuir (articolo 67, lettera c-ter). Di conseguenza, la plusvalenza maturata dalla vendita a titolo oneroso di tale metallo rientra tra i redditi diversi soggetti all’imposta sostitutiva del 26 per cento



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