novità in arrivo su rottamazione, CPB e dichiarazione dei redditi

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Un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe, presentato il 10 febbraio alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, punta a riaprire la rottamazione quater per chi è decaduto per mancato pagamento delle rate. Si propone poi di prorogare dal 31 luglio al 30 settembre 2025 il termine per aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. I relatori hanno depositato anche un emendamento che prevede la conferma anche per il 2025 dei contratti stagionali in agricoltura.

Riapertura della “rottamazione quater” a chi è decaduto per mancato pagamento delle rate. Proroga del termine per aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. Conferma anche per il 2025 dei contratti stagionali in agricoltura.

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Sono le principali novità contenute negli emendamenti dei Relatori al decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) presentati il 10 febbraio alla commissione affari costituzionali del Senato.

Possibile riapertura della rottamazione quater

L’emendamento presentato dai relatori (3.0.1000) punta a riaprire la “rottamazione quater” per i contribuenti, che avevano già aderito, ma che sono decaduti per non aver ottemperato regolarmente ai pagamenti delle rate.

In particolare, la proposta presentata prevede che relativamente ai debiti compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge n. 197/2022, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla stessa definizione, possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025.

La dichiarazione dovrà essere resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Il pagamento delle somme dovute, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà effettuato alternativamente:

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

– nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, saranno comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

Possibile proroga del termine per aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

L’emendamento presentato propone poi di prorogare il termine per aderire al concordato preventivo per il biennio 2025-2026.

In particolare, il correttivo prevede che il termine fissato per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, venga rinviato al 30 settembre 2025 ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

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Possibile revisione termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali

L’emendamento prevede di rivedere anche dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2025.

Nello specifico, con il correttivo viene proposto di rinviare:

– al 17 marzo 2025 dei termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’IRAP, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche;

– al 30 aprile 2025 del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP;

– al 30 aprile 2025 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA di cui all’articolo 9-bis del D.L. N. 50/2017 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024.

Possibile proroga prestazioni occasionali in agricoltura

Un ulteriore emendamento presentato dai relatori intende confermare anche per il 2025 il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotto in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 343 a 354, legge n. 197/2022).

Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese dai seguenti soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:

– disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali;

– pensionati;

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– giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;

– detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Il contratto può avere una durata di 12 mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.

Ai sensi del comma 347 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

– strumenti di pagamento elettronico;

contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta al lavoratore in contanti.

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