Come accedere allo “sconto in fattura” nel 2025

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Il 29 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate diffonde la Risposta n. 15/2025, contenente un fondamentale chiarimento in tema di bonus edilizi e opzione c.d. “sconto in fattura.

Evoluzione normativa: dal Decreto Cessioni al Decreto-Legge n. 39/2024

L’Agenzia delle Entrate analizza il contesto normativo che disciplina l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta, in particolare alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Cessioni (D.L. 11/2023) e dal più recente Decreto-Legge n. 39 del 2024.

Con il Decreto Cessioni, a partire dal 17 febbraio 2023, è stato introdotto un divieto generale all’esercizio delle opzioni per il trasferimento del credito o lo sconto in fattura, prevedendo però delle deroghe specifiche per chi avesse già avviato determinate procedure. Tali deroghe consentivano comunque la possibilità di avvalersi di modalità alternative alla detrazione diretta, se venivano rispettate alcune condizioni ben precise.

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Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 39/2024, il legislatore ha ulteriormente modificato il quadro normativo, restringendo l’ambito di applicazione delle deroghe e introducendo una condizione aggiuntiva: al 30 marzo 2024, deve essere stata sostenuta almeno una spesa per lavori già effettuati, debitamente documentata da una fattura.

Questa nuova previsione mira a evitare che soggetti che, pur avendo beneficiato della deroga del Decreto Cessioni, non avessero ancora effettuato alcun pagamento alla data stabilita, possano comunque continuare ad usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.


Condizioni per continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, affinché un contribuente possa ancora beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito dopo l’introduzione delle nuove limitazioni, è necessario che al 30 marzo 2024 sussistano tutte le seguenti condizioni:

  1. Esistenza di una CILAS valida, presentata entro il 17 febbraio 2023.
  2. Adozione della delibera assembleare condominiale, nel caso di interventi su edifici in condominio, per l’approvazione dei lavori.
  3. Sostenimento di almeno una spesa per lavori già eseguiti, con emissione della relativa fattura e, nel caso di pagamento diretto, con esecuzione del bonifico entro il 30 marzo 2024.

La ratio di questa disposizione è quella di evitare che progetti edilizi formalmente avviati prima del blocco imposto dal Decreto Cessioni rimangano solo sulla carta, senza alcuna effettiva esecuzione di lavori.

Ulteriori dettagli sull’effettuazione della spesa:

  • Se lo sconto in fattura è stato totale (100% della fattura detratto dal fornitore), fa fede la data di emissione della fattura.
  • Se lo sconto in fattura è parziale (es. 70% di sconto e 30% pagato dal contribuente), si prende in considerazione la data di pagamento del saldo residuo tramite bonifico parlante.
  • Per le spese condominiali, è determinante la data di pagamento effettuato dall’amministratore condominiale, indipendentemente dalla data in cui i singoli condomini versano la loro quota.

Effetti delle varianti alla CILAS e cambio dell’impresa esecutrice

Un punto centrale dell’interpello riguarda il caso in cui, dopo la presentazione della CILAS originaria, si verifichino variazioni nel progetto, tra cui il cambio dell’impresa esecutrice. Il condominio istante ha infatti dovuto sostituire più volte l’impresa incaricata dei lavori, e si chiede se tale circostanza possa compromettere il diritto allo sconto in fattura.

L’Agenzia delle Entrate precisa che le varianti alla CILAS:

  • Non pregiudicano il diritto allo sconto in fattura, purché la nuova impresa subentri nel rispetto del progetto già avviato.
  • Sono ammesse sia variazioni oggettive (es. modifiche progettuali, aggiunta di nuovi interventi trainanti e trainati) sia variazioni soggettive (es. cambio dell’impresa esecutrice o del committente dei lavori).
  • Il rispetto delle condizioni per l’accesso allo sconto in fattura deve essere valutato con riferimento alla data della CILAS originaria, anche se successivamente sono stati presentati aggiornamenti o varianti.

Questo chiarimento si basa sull’art. 2-bis del Decreto Cessioni, che fornisce un’interpretazione autentica della norma, confermata anche dalla Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.

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Conclusione dell’Agenzia delle Entrate: il condominio può continuare a beneficiare dello sconto in fattura

Nel caso specifico dell’interpello:

  • La CILAS era stata presentata il 17 novembre 2022, quindi rientra nei termini previsti per la deroga al divieto imposto dal Decreto Cessioni.
  • Al 30 marzo 2024, era stata sostenuta una spesa documentata da fattura per interventi di coibentazione termica dell’edificio.
  • Anche se è cambiata l’impresa esecutrice dei lavori, il condominio mantiene il diritto a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, poiché la variante edilizia non modifica i requisiti essenziali richiesti dalla norma.

Pertanto, il condominio istante può continuare a usufruire dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti dopo il 30 marzo 2024, purché rispettino le seguenti aliquote:

  • 70% per le spese sostenute nel 2024.
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che il parere fornito si basa esclusivamente sulle informazioni presentate dal contribuente e non esclude eventuali controlli futuri da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia in merito alla conformità urbanistica e fiscale degli interventi, sia per verificare la corretta qualificazione e quantificazione delle spese ammesse alla detrazione.


Fonte: Agenzia delle Entrate, Circolare 15/2025



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