RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNI 2018-2022 E ULTIMI CHIARIMENTI

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Agricoltura

 


I soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale hanno la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022 (anche solo una di queste) chiamata ravvedimento speciale , che si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettaria, da effettuarsi entro il prossimo 31 marzo 2025 (somma eventualmente ripartibile in 24 rate mensili).

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali viene individuata nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della disposizione, in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5 % per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;

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b) 10 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

c) 20 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 % per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 % per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.

 

La base imponibile dell’Irap è calcolata sulla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita per le imposte dirette.

 

Le aliquote delle imposte sui redditi e addizionali applicabili alla base imponibile variano a seconda del risultato ottenuto dall’elaborazione degli Isa di tale anno:

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10% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8
12% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8
15% se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6

Per gli anni 2020 e 2021 le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Possono accedere alla sanatoria anche i soggetti che hanno registrato una causa di esclusione dagli Isa legata alla pandemia Covid oppure derivante da non normale svolgimento dell’attività. In tal caso occorrerà versare un’imposta sostitutiva di imposte dirette e Irap e calcolata applicando per ciascuna annualità l’aliquota del 12,5% alla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato del 25%.

Per l’Irap è dovuto su tale incremento forfettario un versamento con aliquota del 3,9%.

L’imposta sostitutiva così determinata viene inoltre ridotta del 30%.

La sanatoria per i soci delle società di persone

Sul tema della definizione per le società trasparenti (in primis società di persone, ma anche società di capitali trasparenti) si erano creati dubbi operativi, a causa del fatto che l’Agenzia delle entrate aveva fornito indicazioni contrastanti circa il soggetto tenuto a versare quanto dovuto (la società oppure i singoli soci per quanto di propria competenza?).

L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul punto con la risoluzione n. 1/E/2025, per fornire i necessari chiarimenti, riguardanti anche la modalità di compilazione del modello F24.

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per le imprese

 

L’opzione per la sanatoria è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima delle 24 rate o dell’unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i seguenti codici tributo:

– “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali);

– “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali); e

– “4076” per l’imposta sostitutiva dell’Irap.

Per l’accesso alla sanatoria non è quindi richiesta la presentazione di una comunicazione, essendo a tal fine sufficiente il versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva.

Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata pro quota dai singoli soci, l’Agenzia delle entrate richiede l’indicazione nel modello F24:

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– del codice fiscale e dei dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, negli appositi campi;

– del codice fiscale della società o associazione, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;

– del codice “73”, ridenominato in “Contribuente – Società”, nel campo “Codice identificativo”.

In tal modo, il versamento effettuato dal socio potrà essere abbinato alla società per cui si intende aderire alla sanatoria.

In ogni caso, i versamenti effettuati senza indicazione del codice fiscale della società o del codice identificativo “73” rimangono validi.

Viene, inoltre, chiarito che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva di imposte dirette e relative addizionali venga effettuato direttamente dalla società o dall’associazione trasparente, sarà necessario indicare il codice tributo “4075” indipendentemente dalla composizione della compagine sociale; il versamento dovrà inoltre riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta dalla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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