Categorizzazione prodotti, rendicontazione sostenibilità e denominazione fondi

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Il 2025 si apre con la pubblicazione di alcuni interessanti report che guideranno le istituzioni europee nel perfezionamento e nell’aggiornamento del quadro normativo sulla finanza sostenibile nel corso dell’anno.

PSF: Aggiornamento della proposta di un sistema di categorizzazione per i prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità secondo SFDR

A dicembre 2024, la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile dell’UE (PSF) ha rilasciato una proposta di un sistema di categorizzazione per i prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità, nell’ambito del processo di revisione della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), portato avanti dalla Commissione Europea. L’obiettivo della proposta è facilitare gli investimenti in attività sostenibili, prevenendo la frammentazione del mercato. La PSF evidenzia la necessità di misurare l’impatto della proposta per valutare come garantire una transizione graduale al nuovo regime SFDR. Inoltre, sottolinea l’importanza di allineare le preferenze di sostenibilità degli investitori con le categorie proposte, permettendo loro e ai consulenti di identificare più facilmente i prodotti che rispecchiano tali preferenze.

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Tali categorie si basano su criteri minimi ben definiti, obiettivi chiari e indicatori di performance misurabili. È prevista la misurazione e la rendicontazione della performance di sostenibilità dei prodotti rientranti nelle categorie.

I prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità sono classificati come segue:

  • prodotti sostenibili: investimenti che contribuiscono positivamente al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità attraverso attività allineate alla Tassonomia oppure investimenti sostenibili che non comportano attività significativamente dannose;
  • prodotti di transizione: investimenti o portafogli che supportano la transizione verso un’economia sostenibile e a zero emissioni nette, evitando il lock-in del carbonio;
  • prodotti della raccolta ESG: prodotti che escludono investimenti o attività significativamente dannose e/o investono in attività con elevata integrazione dei criteri ESG.

EFRAG: Standard volontario di rendicontazione per le PMI

Sul fronte della rendicontazione di sostenibilità, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato il proprio parere tecnico sullo standard di rendicontazione di sostenibilità volontari per le micro, piccole e medie imprese non quotate (VSME). Questo standard è destinato alle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

L’iniziativa mira a sostenere le PMI non quotate nell’accesso alla finanza sostenibile e a fornire informazioni utili alle imprese di tutti i settori. Il VSME è strutturato in due moduli:

  • modulo base, di livello introduttivo;
  • modulo completo, che offre informazioni più dettagliate rispetto al modulo base.

Questi due moduli sono pensati per rispondere alle richieste di informazioni da parte di banche, investitori e grandi imprese clienti dell’azienda.

Nel 2025, l’EFRAG prevede di lanciare inoltre una serie di iniziative a supporto delle PMI, tra cui guide operative, materiali educativi ed eventi di sensibilizzazione.

ESMA: Linee guida sulla denominazione dei fondi

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Infine, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato una serie di Q&A per chiarire alcuni aspetti pratici relativi all’applicazione delle linee guida sulla denominazione dei fondi che utilizzano termini legati a ESG o alla sostenibilità.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme delle linee guida attraverso una comprensione condivisa dei concetti chiave.

I chiarimenti riguardano:

  • investimenti in green bond: per quanto riguarda i green bond europei emessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631 che introduce l’EU Green Bond Standard (EUGBS), gli investimenti in tali strumenti non devono essere valutati in base alle esclusioni di investimenti previste nelle linee guida. Per quanto riguarda gli investimenti in qualsiasi altro tipo di strumenti di utilizzo dei proventi, come i green bond non emessi ai sensi del Regolamento sui Green Bond europei, le esclusioni delle linee guida dovrebbero applicarsi su base look-through alle attività economiche finanziate da tali strumenti: l’approccio look-through dovrebbe determinare che lo strumento in cui si è investito non finanzi alcuna attività indicata all’interno delle linee guida;
  • definizione di armi controverse: il riferimento per l’esclusione di investimenti in armi controverse è l’indicatore di impatto negativo principale 14 dell’SFDR, che include mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche;
  • criterio di investire in modo significativo in investimenti sostenibili: un fondo che investe meno del 50% in investimenti sostenibili non può essere qualificato come un fondo “che investe significativamente in investimenti sostenibili”.

 

                                                                                                                                                          



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