Ravvedimento speciale entro il 31 marzo 2025 per chi ha aderito al concordato

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L’opzione per il ravvedimento speciale sarà esercitabile fino al 31 marzo 2025, con il versamento della prima o unica rata dovuta. Una possibilità riservata alle partite IVA che hanno aderito al concordato per sanare omissioni e irregolarità dal 2018 al 2022

Concordato preventivo biennale, “fase 2” per chi ha aderito al patto con il Fisco.

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La scadenza del 31 marzo 2025 è particolarmente rilevante per le partite IVA che rientrano tra i cosiddetti soggetti ISA: è questo il termine per il ravvedimento speciale, la sanatoria introdotta per dare più appeal al concordato.

Per le annualità dal 2018 al 2022 sarà possibile sanare omissioni o irregolarità versando un importo ultra ridotto, con regole di calcolo differenziate. Un’analisi delle istruzioni da seguire per i pagamenti.

Ravvedimento speciale in scadenza il 31 marzo per chi ha aderito al concordato

Le porte della sanatoria abbinata al patto con il Fisco si aprono presentando il modello F24 entro il 31 marzo 2025, versando quindi la prima rata o l’importo complessivamente dovuto.

Per le partite IVA soggette agli ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale l’applicazione del ravvedimento speciale non comporta la necessità di presentare una domanda, ma è sufficiente partire con il pagamento delle somme dovute.

Vale la pena ricordare che il ravvedimento speciale, introdotto con l’articolo 2-quater del decreto Omnibus n. 113/2024 ha accompagnato la stagione del patto con il Fisco per il biennio 2024-2025 e consente di regolarizzare omissioni dichiarative pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Si applica in relazione alle violazioni commesse per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, e consente di mettersi in regola mediante il versamento di un’imposta flat, con aliquota ultra-ridotta e con base imponibile determinata forfettariamente.

Slalom di regole per calcolare il ravvedimento speciale

La base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta è determinato sulla base del punteggio ISA, considerando la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso determinato nelle seguenti misure:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Alla base imponibile forfettaria si applicherà la flat tax pari al:

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  • 10%, in caso di punteggio ISA nel periodo d’imposta pari o superiore a 8;
  • 12%, in caso di punteggio ISA da 6 e fino a 7,99;
  • 15%, in caso di punteggio ISA inferiore a 6.

Regole di calcolo ancora più agevolate sono previste per gli anni 2020 e 2021: le imposte sostitutive dovute sono ulteriormente sono ridotte del 30%.

Per quanto riguarda l’IRAP invece, la flat tax da applicare è invece pari al 3,9 per cento.

Uno slalom di regole particolareggiate sulle quali è ulteriormente intervenuto il DL Fiscale , 155/2024 collegato alla Legge di Bilancio 2025.

Per i soggetti ISA con ricavi o compensi fino a 5.164,569 che hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA negli anni del Covid:

  • i redditi dichiarati andranno rivalutati del 25%;
  • l’imposta sostitutiva dovuta è pari al 12,5%, con ulteriore riduzione del 30% in presenza di cause di non regolare svolgimento dell’attività.

Un dedalo di particolarità che impegnerà contribuenti e intermediari ai fini del corretto calcolo delle somme dovute. La scadenza da monitorare è quella del 31 marzo e, in ogni caso, il versamento minimo dovuto è pari a 1.000 euro.

Ravvedimento speciale in un’unica soluzione o a rate

Per applicare il ravvedimento speciale è necessario presentare per ogni “annualità”, il “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità”, indicando il numero di rate complessivo e utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre.

Tre, nello specifico, i codici tributo da indicare nel modello F24 per il saldo della flat tax sulla base imponibile ridotta, determinata tenuto conto del punteggio di affidabilità fiscale:

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  • “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
  • “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In caso di versamento a rate, è possibile spalmare l’importo dovuto in un massimo di ventiquattro quote mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

Se si sceglie di applicare il ravvedimento speciale a rate, l’opzione per ciascuna “annualità” si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. In caso di ritardo nel pagamento però non vi saranno effetti immediati.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.



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