inibizione per Raiola, ammenda per la Paganese

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Con Comunicato Ufficiale n. 328/AA, la FIGC ha reso noto la definizione dell’accordo tra l’ex azzurrostellato Alvaro Iuliano, il segretario ex Paganese Alfonso Manzo e l’attuale amministratore Filippo Raiola in merito al deferimento ascritto ai medesimi soggetti da parte della Procura Federale, all’esito del procedimento n. 202, per le condotte commesse nel corso della stagione 2022/2023. 

Di seguito, il comunicato completo pubblicato dalla Federazione:


Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 202 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Iuliano Alvaro ONGILIO, Alfonso MANZO, Filippo RAIOLA e della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

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Iuliano Alvaro ONGILIO, calciatore tesserato per il Città di Acireale 1946, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 92, comma 1, 94, comma 1 lett. A), e 94 ter, comma 6 delle NOIF, ratione temporis applicabile, per aver stipulato con la società Paganese calcio un contratto per la s.s. 2022-2023 che prevedeva un compenso di euro 38.000 lordi, superiore al limite massimo (pari ad euro 30.566 lordi) previsto dalla normativa federale ratione temporis vigente per le collaborazioni sportive tra calciatori e le società partecipanti al Campionato Nazionale LND;


Alfonso MANZO, tesserato in qualità di Segretario della S.S. Juve Stabia, all’epoca dei fatti Segretario Amministrativo con delega di firma della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL iscritta al Campionato Nazionale LND per la s.s. 2022-2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 92, comma 1, 94, comma 1, lett. A), e 94 ter, comma 6, delle N.O.I.F., ratione temporis applicabile, per aver stipulato un contratto per la s.s. 2022-2023 tra la società Paganese Calcio ed il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro, che prevedeva un compenso di euro 38.000 lordi, superiore al limite massimo (pari ad euro 30.566 lordi) previsto dalla normativa federale ratione temporis vigente per le collaborazioni sportive tra calciatori e le società partecipanti al Campionato Nazionale LND; in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, 92, comma 1, e 94, comma 1 lett. A) delle N.O.I.F., per aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti un contratto difforme, nella data di sottoscrizione (4 agosto 2022) e nella cifra pattuita (euro 20.000 lordi), rispetto a quello stipulato e sottoscritto in data 5 agosto 2022 con il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro che prevedeva la corresponsione al calciatore di euro 38.000 lordi per le prestazioni sportive per la s.s. 2022/2023;


Filippo RAIOLA, Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL all’epoca dei fatti, iscritta al Campionato Nazionale LND per la s.s. 2022-2023, in violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 94, comma 1 lett. A) delle N.O.I.F., per aver permesso o comunque non impedito che il Segretario della propria Società, Sig. Alfonso Manzo, depositasse presso la Lega Nazionale Dilettanti un contratto difforme, nella data di sottoscrizione (4 agosto 2022) e nella cifra pattuita (euro 20.000 lordi), rispetto a quello stipulato e sottoscritto in data 5 agosto 2022 con il calciatore Iuliano Ongilio Alvaro, che prevedeva la corresponsione al calciatore di euro 38.000 lordi per le prestazioni sportive per la s.s. 2022/2023;


PAGANESE   CALCIO   1926   SSDARL,   per   responsabilità   diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere da Filippo RAIOLA, Amministratore Unico, nonché da Alfonso Manzo, già Segretario con delega di firma;

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–    vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:


×     Sig. Iuliano Alvaro ONGILIO,


×     Sig. Alfonso MANZO,


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×     Sig. Filippo RAIOLA,


×     Società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.


Filippo RAIOLA;


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vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;


vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;


rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:


×     di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il Sig. Iuliano Alvaro ONGILIO,

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×     di € 1500,00 (millecinquecento/00) per il Sig. Alfonso MANZO,


×     di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo RAIOLA,


×     di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società PAGANESE CALCIO 1926 SSDARL;


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si rende noto l’accordo come sopra menzionato.



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